https://www.ilbuonodelcioccolatovani...recampagna.asp
regolamento https://www.ilbuonodelcioccolatovani...egolamento.pdf
VINCI OGNI giorno
UN BUONO SPESA Da 100€
A partire dal 23 settembre 2022, acquista 2 tavolette
a scelta della linea Vanini Bagua in un unico atto d’acquisto,
conserva lo scontrino e dal 1° ottobre 2022
scopri se hai vinto registrandoti su questo sito.
Concorso a premi valido dal 01/10/2022 al 22/12/2022.
Valore montepremi € 8.300,00.
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golamento.
regolamento https://www.ilbuonodelcioccolatovani...egolamento.pdf
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UN BUONO SPESA Da 100€
A partire dal 23 settembre 2022, acquista 2 tavolette
a scelta della linea Vanini Bagua in un unico atto d’acquisto,
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Concorso a premi valido dal 01/10/2022 al 22/12/2022.
Valore montepremi € 8.300,00.
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Regolamento:
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
SOGGETTO PROMOTORE
ICAM S.p.a., con sede legale in Via Pescatori, 53 – 23100 Lecco (LC) - Codice Fiscale e Partita Iva
00205080138.
SOGGETTO DELEGATO
IN ACTION S.r.l. con sede legale in Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) – Partita Iva
03174880231.
TIPOLOGIA
Concorso a premi destinato ai consumatori finali, con rinvenimento immediato della vincita dei premi
giornalieri in palio.
DENOMINAZIONE
“IL BUONO DEL CIOCCOLATO”
SCOPO
La presente manifestazione a premi viene promossa per favorire la conoscenza ed incentivare la vendita
degli articoli indicati nel paragrafo “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
La manifestazione a premi si svolgerà nei seguenti termini temporali:
- pre-campagna di comunicazione: a partire dal 23 settembre 2022;
- periodo nel quale gli acquisti dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” danno diritto alla
partecipazione: dal 23 settembre 2022 al 22 dicembre 2022;
- periodo di partecipazione attraverso il sito www.ilbuonodelcioccolatovanini.it, raggiungibile anche
attraverso l’apposito banner pubblicato sul sito www.vaninicioccolato.com: dal 1° ottobre 2022 al 22
dicembre 2022, per una durata pari a n. 83 giorni.
Conservare i documenti di acquisto (ed eventualmente i codici EAN dei prodotti acquistati) relativi alle
partecipazioni vincenti per convalidare l’eventuale vincita.
TERRITORIO
Territorio nazionale e della Repubblica di San Marino.
PUNTI VENDITA ADERENTI
Partecipano alla manifestazione a premi gli acquisti dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”
effettuati:
• nei punti vendita fisici e sui siti e-commerce delle organizzazioni di vendita presenti sul territorio
italiano e nella Repubblica di San Marino, che commercializzano, in tutto o in parte, gli articoli indicati
al paragrafo “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” e che pubblicizzano la presente manifestazione
sui loro mezzi di comunicazione;
• sul sito e-commerce di ICAM eshop.icamcioccolato.com.
Ai fini della partecipazione, sono validi gli acquisti effettuati con scontrino nei punti vendita fisici
aderenti e con scontrino, fattura o documento di consegna quelli effettuati sui siti e-commerce delle
organizzazioni di vendita aderenti e sul sito e-commerce di ICAM.
Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi gli acquisti effettuati su un qualsiasi sito ecommerce
diverso dai siti e-commerce delle organizzazioni di vendita aderenti e dal sito e-commerce
di ICAM (ad esempio Amazon, ebay,…).
DESTINATARI
La presente manifestazione a premi è destinata ai consumatori finali privati (persone fisiche) maggiorenni
alla data di partecipazione, residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino che, dal 23
settembre 2022 al 22 dicembre 2022, effettueranno l’acquisto articoli indicati al paragrafo “PRODOTTI
OGGETTO DELL’INIZIATIVA” nei punti vendita fisici o sui siti e-commerce delle organizzazioni di
vendita aderenti oppure sul sito e-commerce eshop.icamcioccolato.com, secondo quanto indicato al
paragrafo “MECCANICA”.
Sono esclusi, e pertanto non possono partecipare all’iniziativa i minorenni, le persone giuridiche che
acquistano i “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” con Partita IVA nell’esercizio della propria
attività professionale, gli amministratori, soci, dipendenti e collaboratori del Soggetto Promotore nonché
i dipendenti/collaboratori del Soggetto Delegato e di tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella
gestione della presente manifestazione a premi, i rivenditori, i grossisti e i dettaglianti.
PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA
Danno diritto alla partecipazione alla presente manifestazione a premi, nei termini indicati nel presente
regolamento, gli acquisti delle tavolette di cioccolato della linea Bagua Cacao Perù di Vanini indicate
nella seguente tabella.
denominazione (marca e referenza) formato codice EAN
Tavoletta Vanini Bagua fondente 100% 90 g 8006070071560
Tavoletta Vanini Bagua fondente 91% 90 g 8006070071195
Tavoletta Vanini Bagua fondente 95% 90 g 8006070071461
Tavoletta Vanini Bagua fondente 62% zenzero 100 g 8006070071652
Tavoletta Vanini Bagua fondente 70% 100 g 8006070071904
Tavoletta Vanini Bagua fondente 86% 100 g 8006070072512
Tavoletta Vanini Bagua fondente 74% grue 100 g 8006070072529
Tavoletta Vanini Bagua fondente 62% pera e cannella 100 g 8006070072741
Tavoletta Vanini Bagua fondente 62% mango e passion
fruit
100 g 8006070074615
Tavoletta Vanini Bagua fondente 62% biscotto al gusto di
amaretto
100 g 8006070074608
Tavoletta Vanini Bagua fondente 62% fichi e mandorle 100 g 8006070074622
ONLUS
Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno devoluti alla
Fondazione Banco Alimentare ONLUS, con sede in Via Legnone, 4 – 20158 Milano (MI) – Codice
Fiscale 97075370151; nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella
disponibilità del Soggetto Promotore.
MECCANICA
Tutti i consumatori finali che, dal 23 settembre 2022 al 22 dicembre 2022 effettueranno nei punti
vendita fisici o sui siti e-commerce delle organizzazioni di vendita aderenti oppure sul sito e-commerce
eshop.icamcioccolato.com con unico atto di acquisto l’acquisto di n. 2 (due) confezioni a scelta dei
“PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” (soglia non ripetibile in uno stesso atto di acquisto/
multipli esclusi), e conserveranno il documento di acquisto (ed eventualmente i codici EAN dei
“PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati), dal 1° ottobre 2022 al 22 dicembre 2022
potranno partecipare al presente concorso a premi con rinvenimento immediato della vincita dei premi
giornalieri in palio.
Per partecipare alla manifestazione a premi i consumatori finali dovranno trattenere l’originale del
documento di acquisto (ed eventualmente i codici EAN dei “PRODOTTI OGGETTO
DELL’INIZIATIVA” acquistati), che dovrà essere uno scontrino, se l’acquisto avverrà in un punto
vendita fisico, oppure uno scontrino, una fattura o una ricevuta di acquisto, se l’acquisto avverrà su un
sito e-commerce delle organizzazioni di vendita aderenti oppure sul sito e-commerce
eshop.icamcioccolato.com.
In caso di acquisto dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” attraverso un sito e-commerce, sarà
consentito partecipare alla presente manifestazione a premi esclusivamente con lo scontrino, la fattura
di acquisto o il documento di consegna; non saranno accettati documenti diversi da quelli sopra indicati
(ad esempio riepiloghi d’ordine e conferme d’ordine). Nel caso in cui, in fase di verifica di una
partecipazione vincente, si riscontrasse che questa è avvenuta con un documento diverso dallo
scontrino, dalla fattura di acquisto o dal documento di consegna, la vincita verrà annullata e il
consumatore finale non potrà rivendicare alcun diritto sulla vincita inizialmente attribuita.
Il documento di acquisto dovrà essere “PARLANTE”, ovvero dovrà riportare interamente, chiaramente
ed inequivocabilmente l’indicazione della marca (“Vanini”) e della descrizione della referenza (ad
esempio Bagua Fondente 91%) dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati (oppure
riportare i codici EAN dei relativi prodotti).
Nel caso in cui il documento di acquisto sia “SEMI-PARLANTE”, ovvero qualora riporti solo
parzialmente ma non inequivocabilmente l’indicazione della marca e della descrizione della referenza
dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati (ad esempio, solo “cioccolato Vanini”),
oppure “NON PARLANTE”, ovvero non riporti in alcun modo né l’indicazione della marca, né la
descrizione della referenza, né i codici EAN dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati
(ad esempio, “tavoletta cioccolato” oppure “dolciumi”), ai fini della convalida dell’eventuale vincita del
premio, il consumatore finale dovrà trattenere, oltre all’originale del documento di acquisto, anche i
codici EAN dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati.
Infine, i documenti di acquisto che riportano acquisti cumulativi sotto un’unica voce non sono validi per
la partecipazione alla presente manifestazione.
Per partecipare alla presente manifestazione a premi il consumatore finale, dopo aver acquistato i
“PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” nelle modalità e tra il 23 settembre 2022 e il 22 dicembre
2022, dovrà portare a buon fine il seguente procedimento, dal 1° ottobre 2022 ed entro e non oltre il
22 dicembre 2022.
A) FASE DI REGISTRAZIONE
Attraverso WEB (il costo della connessione corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario del
partecipante, concordato con il proprio operatore) il consumatore finale dovrà:
• collegarsi al sito www.ilbuonodelcioccolatovanini.it, raggiungibile anche attraverso l’apposito
banner pubblicato sul sito www.vaninicioccolato.com;
• effettuare la registrazione, inserendo i dati anagrafici richiesti, la data di nascita (non verranno
accettate partecipazioni di persone minorenni), il domicilio, un recapito telefonico e la propria e-mail;
se già registrati, basterà effettuare il login inserendo le proprie credenziali di accesso (indirizzo e-mail e
password);
• dichiarare la presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali flaggando la relativa
checkbox presente nel banner. Il consumatore, a sua totale discrezione e sempre mediante sistema di
checkbox, avrà la possibilità di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per finalità
promozionali legate alla presente manifestazione.
• accettare il regolamento del concorso a premi.
B) FASE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO A PREMI CON RINVENIMENTO IMMEDIATO DELLA
VINCITA DEI PREMI GIORNALIERI IN PALIO (INSTANT WIN)
Successivamente al buon fine della registrazione, il consumatore finale verrà automaticamente
reindirizzato alla pagina di partecipazione (oppure, se disconnesso, dovrà accedere alla propria area
riservata con login e password se già iscritto in precedenza) e, per ogni acquisto, dovrà:
• selezionare se l’acquisto dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” è stato effettuato presso un
punto vendita fisico o attraverso un sito e-commerce (indipendentemente se un sito e-commerce delle
organizzazioni di vendita aderenti o il sito e-commerce eshop.icamcioccolato.com);
• in funzione della scelta precedente, selezionare se il documento di acquisto in proprio possesso è
uno scontrino, una fattura oppure un documento di consegna;
• in funzione della tipologia di documento di acquisto selezionata, inserire i dati richiesti dal form di
partecipazione:
o se l’acquisto è stato fatto con uno scontrino, inserire nei relativi campi i valori di “data”, “ora e
minuti”, “importo complessivo” e “numero progressivo” (di quest’ultimo solo le cifre significative);
o se l’acquisto è stato fatto con una fattura o un documento di consegna, inserire nei relativi campi i
valori di “data”, “importo complessivo” e “numero progressivo” (di quest’ultimo solo le cifre
significative).
A seguito dell’inserimento dei dati, l’apposito software avvierà la procedura casuale di assegnazione dei
premi in palio. Nell’arco dell’intero periodo di partecipazione alla manifestazione a premi (dal 1°
ottobre 2022 al 22 dicembre 2022, per una durata pari a n. 83 giorni), tra tutti coloro i quali avranno
partecipato, l’apposito software assegnerà in maniera randomica e casuale i premi in palio, nella misura
di n. 1 (uno) premio al giorno, per un totale di n. 83 premi (vedasi nel dettaglio il paragrafo “PREMI IN
PALIO E MONTEPREMI”).
Qualora i premi giornalieri non venissero assegnati nell’arco temporale previsto, il software li attribuirà,
con le medesime modalità casuali, nel giorno o nei giorni successivi.
Attraverso una pagina del sito dedicato alla manifestazione a premi verrà subito comunicato
gratuitamente al partecipante l’esito positivo o negativo della partecipazione e – in caso di esito positivo
– il vincitore riceverà all’indirizzo indicato nel form di partecipazione una e-mail di avviso di vincita
contenente le indicazioni per convalidare la vincita stessa, con le modalità specificate al paragrafo
“CONVALIDE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI”.
In caso di partecipazione vincente, il documento di acquisto (ed eventualmente i codici EAN dei
“PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati) utilizzato dovrà essere trattenuto al fine della
convalida della vincita; nel caso in cui il vincitore non presenti l’originale del documento di acquisto
che ha dato luogo alla vincita (ed eventualmente i codici EAN dei “PRODOTTI OGGETTO
DELL’INIZIATIVA” acquistati)), la vincita stessa non potrà essere convalidata.
SOFTWARE DI PARTECIPAZIONE
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità del sito www.ilbuonodelcioccolatovanini.it, sul quale vengono
registrati i dati personali degli utenti e i dati delle partecipazioni e le caratteristiche tecniche di casualità
del software di attribuzione delle vincite dei premi giornalieri in palio sono certificate da apposita perizia
informatica redatta dal programmatore del software stesso; tale documento è allegato alla
documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.
Il database di gestione delle partecipazioni ed il software di attribuzione dei premi sono allocati su server
ubicato su territorio italiano.
NOTE DI PARTECIPAZIONE
Non sono consentite registrazioni multiple da parte dello stesso consumatore finale con l’utilizzo di
diversi indirizzi e-mail. La violazione comporterà l’annullamento dell’eventuale vincita. Il Soggetto
Promotore si riserva di annullare la vincita di tutti gli utenti che non parteciperanno in buona fede
(doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi di gioco
automatizzati etc.).
I dati del documento di acquisto verranno automaticamente registrati e resi inutilizzabili dal sistema
software per ulteriori partecipazioni, anche da utenti diversi; pertanto sarà possibile partecipare al
massimo una volta per ogni singolo documento di acquisto e saranno validi solo gli acquisti effettuati
nel periodo di validità della presente manifestazione a premi.
Nell’inserimento dei dati del documento di acquisto, in particolar modo del numero del documento,
non sono ammessi caratteri speciali (a titolo di esempio “/”, “_”, “-“, “&”, ecc), salvo qualora gli stessi
facciano effettivamente parte del numero del documento stesso; né è consentito l’inserimento di una
o più cifre zero (“0”) a sinistra della prima cifra diversa da zero (“0”) del numero del documento,
anche qualora le stesse siano presenti sul documento stesso (ad esempio, se il numero del documento
fosse 007858-0158, dovrà essere indicato solo 7858-0158).
Nel caso in cui, in fase di verifica di una partecipazione vincente, si riscontrasse che questa è avvenuta
attraverso l’inserimento di caratteri e cifre non ammessi, la vincita verrà annullata e il vincitore non potrà
rivendicare alcun diritto sulla vincita inizialmente attribuita.
Si precisa che:
- ciascun consumatore finale (inteso come persona fisica) e utente registrato sul sito
www.ilbuonodelcioccolatovanini.it potrà effettuare un numero illimitato di partecipazioni, ma potrà
vincere al massimo n. 1 (uno) dei premi giornalieri messi in palio;
- sarà possibile partecipare al massimo una volta per ogni singolo documento di acquisto,
indipendentemente dal numero di “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati con quel
documento, oltre il limite minimo richiesto di n. 2 (due) confezioni;
- pertanto, per partecipare più volte alla manifestazione a premi sarà necessario utilizzare ogni volta
un documento di acquisto diverso, riportante l’acquisto di almeno n. 2 (due) confezioni dei
“PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”.
Si ricorda che in caso di partecipazione vincente, l’originale del documento di acquisto (ed
eventualmente i codici EAN dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati) dovrà essere
conservato ai fini della convalida della vincita; nel caso in cui il vincitore non presenti l’originale del
documento di acquisto che ha dato luogo alla vincita (ed eventualmente i codici EAN dei “PRODOTTI
OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati), oppure se i dati riportati sul documento di acquisto non
corrispondono a quelli utilizzati per la partecipazione, la vincita stessa non potrà essere convalidata.
PREMI IN PALIO E MONTEPREMI
Ciascuno dei n. 83 premi in palio consiste in n. 1 (uno) buono spesa digitale del valore di Euro 100,00
IVA non applicabile.
Qualora il documento di acquisto associato alla partecipazione vincente sia stato emesso da un punto
vendita appartenente ad una organizzazione di vendita che emette delle Gift Card “insegna”, il premio
consiste in n. 1 (una) Gift Card digitale “insegna” da € 100,00 e potrà essere utilizzata esclusivamente
in uno dei punti vendita di quella specifica insegna presenti su territorio nazionale, della Repubblica di
San Marino e della Città del Vaticano.
Diversamente, qualora il documento di acquisto associato alla partecipazione vincente sia stato emesso
da un punto vendita indipendente o appartenente ad una organizzazione di vendita che non emette Gift
Card “insegna”, il premio consiste in n. 1 (uno) Buono Spesa Selection Easy di Ticket Compliments
digitale da € 100,00 e potrà essere utilizzato in circa n. 7.000 Punti Vendita in Italia convenzionati, tra
cui supermercati della grande distribuzione come Carrefour, Coop, Ipercoop, Conad, Iper, Simply ma
anche catene locali come Rossetto, Pewex, Basko, Dok, Emme Più (per conoscere i Punti Vendita
convenzionati è possibile consultare il sito www.cercalocali.edenred.it) e nelle stazioni di servizio Q8.
In ogni caso, il buono spesa potrà essere utilizzato dal vincitore secondo i termini e le condizioni indicati
sul buono stesso.
Nel caso l’importo da pagare sia superiore al valore del buono spesa, l’importo residuo dovrà essere
integrato dall’utilizzatore. Se invece l’importo della transazione è inferiore al valore del buono spesa la
rimanenza può essere utilizzata per un acquisto successivo entro la data di scadenza del buono stesso.
I premi verranno consegnati gratuitamente ad ogni vincitore all’indirizzo di posta elettronica indicato in
fase di registrazione, entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione a premi.
Il valore complessivo del montepremi è pari ad Euro 8.300,00 IVA non applicabile. Ai sensi dell’art. 7
comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430, il Soggetto Promotore ha coperto il valore dell’intero
montepremi (IVA esclusa) con una fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
I premi in palio non sono cedibili, non sono rimborsabili, non sono sostituibili, non sono convertibili in
danaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà al vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro,
la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore.
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza rispetto a
quello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più commercializzati dal fornitore, il Soggetto
Promotore si impegna a consegnare al partecipante premi di pari o maggior valore aventi caratteristiche,
funzionalità e prestazioni uguali o superiori. Le eventuali immagini riprodotte sui mezzi di
comunicazione della manifestazione a premi, così come le ambientazioni delle stesse, hanno il solo
scopo di presentare i premi in palio.
CONVALIDE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI
Per convalidare la vincita del premio i vincitori dovranno, entro 7 giorni dalla ricezione della e-mail di
avviso di vincita, inviare la seguente documentazione richiesta, secondo le indicazioni contenute
nell’avviso di vincita stesso:
• liberatoria di accettazione del premio, ricevuta in allegato all’avviso di vincita, completa di tutti i dati
richiesti;
• fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
• originale del documento di acquisto (avendo cura di trattenerne una fotocopia) che ha dato luogo
alla partecipazione vincente, i cui dati sono riportati nell’avviso di vincita, secondo le seguenti modalità:
o in caso di documento di acquisto “PARLANTE” (ovvero qualora il documento riporti chiaramente ed
inequivocabilmente l’indicazione della marca e della referenza o il codice EAN) è sufficiente inviare il
solo originale del documento;
o in caso di documento di acquisto “SEMI-PARLANTE” (ovvero qualora il documento NON riporti
chiaramente ed inequivocabilmente l’indicazione della marca e della referenza o il codice EAN dei
“PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati) o “NON PARLANTE (ovvero qualora il
documento NON riporti in alcun modo né l’indicazione della marca, né la descrizione della referenza,
né i codici EAN dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati) è necessario inviare il
documento originale unitamente ai codici EAN ritagliati dalle confezioni dei “PRODOTTI OGGETTO
DELL’INIZIATIVA” acquistati;
al seguente indirizzo (farà fede il timbro postale di invio):
Concorso a Premi “IL BUONO DEL CIOCCOLATO”
c/o IN ACTION Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR)
Non sono previste fasi di avviso di vincita seguenti alla comunicazione sopra indicata e con strumenti
e modalità diversi da questa; pertanto, qualora il vincitore non dia riscontro a tale comunicazione nei
tempi sopra indicati, la vincita verrà fatta decadere.
Si ricorda che ai fini della convalida della vincita, saranno accettati esclusivamente documenti di
acquisto che riportino chiaramente ed inequivocabilmente:
• l’emissione da parte di un punto vendita fisico oppure di un sito e-commerce delle organizzazioni di
vendita aderenti oppure sul sito e-commerce eshop.icamcioccolato.com;
• l’acquisto di almeno n. 2 (due) confezioni dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”;
• l’indicazione della marca e della descrizione dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”
acquistati, oppure siano accompagnati dai codici EAN ritagliati dalle confezioni dei “PRODOTTI
OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati;
• una data compresa tra il 23 settembre 2022 e il 22 dicembre 2022 e antecedente alla data e all’orario
di caricamento;
e i cui dati siano stati caricati sul mini sito dedicato entro il 22 dicembre 2022.
La documentazione pervenuta verrà giudicata idonea a convalidare la vincita qualora congruente con
le modalità di accesso alla meccanica previste nel presente regolamento, in termini di:
§ piena corrispondenza dei dati presenti nel documento di identità con quelli comunicati in fase di
partecipazione;
§ piena corrispondenza dei dati presenti sul documento di acquisto con quelli inseriti nella
partecipazione che ha dato luogo alla vincita;
§ utilizzo della corretta modalità di inoltro dei documenti di convalida della vincita a seconda del tipo
di documento di acquisto (“PARLANTE” o “SEMI-PARLANTE” / “NON PARLANTE” + codici EAN);
§ correttezza della spedizione della documentazione sopra indicata, nei termini temporali indicati
nell’avviso di vincita (farà fede il timbro postale).
Non verrà accettata documentazione di vincita riportante dati simili a quelli utilizzati per la
partecipazione: i dati del documento di acquisto, nonché quelli dei documenti di identità, per dare luogo
alla vincita dovranno essere del tutto corrispondenti ai dati indicati in fase di partecipazione.
Si precisa che non saranno ritenuti validi (e le eventuali vincite connesse verranno fatte decadere) i
documenti di acquisto:
• riportanti una data antecedente al 23 settembre 2022 e successiva al 22 dicembre 2022 (vedi
paragrafo “PERIODO DI SVOLGIMENTO”);
• contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata una
qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi, con dati diversi da quelli digitati al momento
della partecipazione;
• inviati in fotocopia;
• strappati o mancanti di parti che contengono i dati di partecipazione;
• diversi dagli scontrini, dalle fatture e dai documenti di consegna (ad esempio riepiloghi d’ordine,
conferme d’ordine, etc);
• dai quali risulti che non è stato acquistato alcuno dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”, se
non accompagnato dai codici EAN ritagliati dalle confezioni dei “PRODOTTI OGGETTO
DELL’INIZIATIVA” acquistati;
• emessi da un qualsiasi sito e-commerce diverso dai siti e-commerce delle organizzazioni di vendita
aderenti e dal sito e-commerce di ICAM.
Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione di annullamento della vincita in caso di decadimento
della vincita stessa.
Qualora il documento di acquisto originale sia stato utilizzato per la partecipazione ad altra
manifestazione a premi e pertanto il partecipante non possa fornirlo, salvo che il partecipante possa dare
prova della circostanza, eccezionalmente il Soggetto Promotore potrà valutare se è possibile dare luogo
alla convalida della vincita anche in assenza dell’originale stesso; tale ipotesi potrà essere presa in
considerazione esclusivamente qualora possa essere presentata almeno una copia/foto/fotocopia del
documento di acquisto. In totale assenza di originale o copia/foto/fotocopia del documento di acquisto,
la vincita non potrà in nessun caso essere convalidata.
Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto
delle condizioni di partecipazione; di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori, effettuando, prima
di convalidare la vincita, eventualmente e qualora lo ritenga necessario, i dovuti controlli sulla veridicità
del documento di acquisto.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e sottoposte a
tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione non
corretta, le vincite relative verranno annullate.
Il Soggetto Promotore, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità di
tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie.
Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di escludere dalla manifestazione a premi i partecipanti che,
nel periodo di svolgimento della presente iniziativa:
- abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente regolamento;
- abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in generale, a qualsiasi altra
norma o previsione applicabile;
- abbiano fornito informazioni false/non veritiere.
RIVALSA DELLA RITENUTA ALLA FONTE
Il Soggetto Promotore s’impegna a versare la ritenuta di cui all’articolo 30 del DPR 600/1973 a favore
dei vincitori in misura pari al 25% del valore normale dei premi al netto dell’IVA (cfr. Risoluzione
dell'Agenzia delle Entrate n.54/E del 26 marzo 2004).
Il Soggetto Promotore dichiara altresì di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta di cui all’art. 30
DPR 600/1973.
GRATUTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita, salvo il costo della connessione ad internet definito dal piano tariffario del
gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per Il Soggetto Promotore.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta il trattamento dei dati personali
dell’utente. Il Soggetto Promotore dichiara che tale trattamento di dati verrà effettuato in conformità con
il Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” –
“General Data Protection Regulation” (di seguito “GDPR”).
Si segnala, in particolar modo, che il Soggetto Promotore veicolerà adeguata informativa redatta ai sensi
degli artt. 13 e 14 GDPR indicante le tipologie di trattamenti di dati personali effettuati nello svolgimento
della manifestazione a premi. Per quanto concerne gli attori privacy coinvolti nella presente
manifestazione, si segnala che:
• il Soggetto Promotore, così come indentificato nel presente regolamento, agisce come Titolare del
Trattamento ex artt. 4 par. 1 n. 7 GDPR;
• il Soggetto Delegato, così come indentificato nel presente regolamento, è stato adeguatamente
nominato responsabile del trattamento in conformità all’art. 28 GDPR.
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda all’informativa GDPR sopra menzionata.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
La manifestazione verrà comunicata ai consumatori finali attraverso le confezioni dei “PRODOTTI
OGGETTO DELL’INIZIATIVA”, i materiali di comunicazione esposti nei punti vendita aderenti,
volantini, internet, social network, eventuale spot TV e sul sito www.ilbuonodelcioccolatovanini.it; il
messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente regolamento.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso IN ACTION S.r.l. con sede in Via
Cubetta, 41 – 37030 Colognola ai Colli (VR) - Partita Iva 03174880231, in quanto Soggetto Delegato
del Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione.
Una copia del regolamento è disponibile anche presso la sede legale del Soggetto Promotore e
nell’apposita sezione del sito www.ilbuonodelcioccolatovanini.it.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al
regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai
Consumatori con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento.
NOTE FINALI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il consumatore finale
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento,
senza limitazione alcuna.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità:
- per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti
tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, il collegamento internet, disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del
controllo del promotore stesso, che possano impedire al Consumatore finale di accedere al sito web e
partecipare alla presente manifestazione a premi;
- per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei partecipanti: in particolare,
non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli
descritti nel presente regolamento o invii con dati/documenti non completi;
- per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause a lei non imputabili;
- per la documentazione non pervenuta a causa di disguidi di natura postale a lei non imputabili;
- per l’eventuale mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili dei dati
inseriti all’interno della documentazione inviata per la convalida dei premi;
- per la mancata fruizione dei premi dovuta a qualsivoglia motivo la cui responsabilità sia in capo al
vincitore;
- per l’uso improprio dei premi da parte dei vincitori o di persone non adeguate per età o per condizioni
fisiche e/o mentali;
- in caso di avvenimento di eventi negativi e/o comunque dannosi per il vincitore nel corso della
fruizione dei premi.
Il Soggetto Promotore (o terze parti incaricate dalla stessa) si riserva il diritto di squalificare un
concorrente e/o bloccarne l’account qualora siano stati messi in atto comportamenti tali da eludere il
sistema di gioco ideato (compreso, ma non limitato a hackeraggio, creazione di account temporanei,
fittizi, partecipazioni plurime dallo stesso indirizzo IP, ecc.). Tali partecipazioni saranno oggetto di
verifiche e di relative opportune conseguenze.
SOGGETTO PROMOTORE
ICAM S.p.a., con sede legale in Via Pescatori, 53 – 23100 Lecco (LC) - Codice Fiscale e Partita Iva
00205080138.
SOGGETTO DELEGATO
IN ACTION S.r.l. con sede legale in Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) – Partita Iva
03174880231.
TIPOLOGIA
Concorso a premi destinato ai consumatori finali, con rinvenimento immediato della vincita dei premi
giornalieri in palio.
DENOMINAZIONE
“IL BUONO DEL CIOCCOLATO”
SCOPO
La presente manifestazione a premi viene promossa per favorire la conoscenza ed incentivare la vendita
degli articoli indicati nel paragrafo “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
La manifestazione a premi si svolgerà nei seguenti termini temporali:
- pre-campagna di comunicazione: a partire dal 23 settembre 2022;
- periodo nel quale gli acquisti dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” danno diritto alla
partecipazione: dal 23 settembre 2022 al 22 dicembre 2022;
- periodo di partecipazione attraverso il sito www.ilbuonodelcioccolatovanini.it, raggiungibile anche
attraverso l’apposito banner pubblicato sul sito www.vaninicioccolato.com: dal 1° ottobre 2022 al 22
dicembre 2022, per una durata pari a n. 83 giorni.
Conservare i documenti di acquisto (ed eventualmente i codici EAN dei prodotti acquistati) relativi alle
partecipazioni vincenti per convalidare l’eventuale vincita.
TERRITORIO
Territorio nazionale e della Repubblica di San Marino.
PUNTI VENDITA ADERENTI
Partecipano alla manifestazione a premi gli acquisti dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”
effettuati:
• nei punti vendita fisici e sui siti e-commerce delle organizzazioni di vendita presenti sul territorio
italiano e nella Repubblica di San Marino, che commercializzano, in tutto o in parte, gli articoli indicati
al paragrafo “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” e che pubblicizzano la presente manifestazione
sui loro mezzi di comunicazione;
• sul sito e-commerce di ICAM eshop.icamcioccolato.com.
Ai fini della partecipazione, sono validi gli acquisti effettuati con scontrino nei punti vendita fisici
aderenti e con scontrino, fattura o documento di consegna quelli effettuati sui siti e-commerce delle
organizzazioni di vendita aderenti e sul sito e-commerce di ICAM.
Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi gli acquisti effettuati su un qualsiasi sito ecommerce
diverso dai siti e-commerce delle organizzazioni di vendita aderenti e dal sito e-commerce
di ICAM (ad esempio Amazon, ebay,…).
DESTINATARI
La presente manifestazione a premi è destinata ai consumatori finali privati (persone fisiche) maggiorenni
alla data di partecipazione, residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino che, dal 23
settembre 2022 al 22 dicembre 2022, effettueranno l’acquisto articoli indicati al paragrafo “PRODOTTI
OGGETTO DELL’INIZIATIVA” nei punti vendita fisici o sui siti e-commerce delle organizzazioni di
vendita aderenti oppure sul sito e-commerce eshop.icamcioccolato.com, secondo quanto indicato al
paragrafo “MECCANICA”.
Sono esclusi, e pertanto non possono partecipare all’iniziativa i minorenni, le persone giuridiche che
acquistano i “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” con Partita IVA nell’esercizio della propria
attività professionale, gli amministratori, soci, dipendenti e collaboratori del Soggetto Promotore nonché
i dipendenti/collaboratori del Soggetto Delegato e di tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella
gestione della presente manifestazione a premi, i rivenditori, i grossisti e i dettaglianti.
PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA
Danno diritto alla partecipazione alla presente manifestazione a premi, nei termini indicati nel presente
regolamento, gli acquisti delle tavolette di cioccolato della linea Bagua Cacao Perù di Vanini indicate
nella seguente tabella.
denominazione (marca e referenza) formato codice EAN
Tavoletta Vanini Bagua fondente 100% 90 g 8006070071560
Tavoletta Vanini Bagua fondente 91% 90 g 8006070071195
Tavoletta Vanini Bagua fondente 95% 90 g 8006070071461
Tavoletta Vanini Bagua fondente 62% zenzero 100 g 8006070071652
Tavoletta Vanini Bagua fondente 70% 100 g 8006070071904
Tavoletta Vanini Bagua fondente 86% 100 g 8006070072512
Tavoletta Vanini Bagua fondente 74% grue 100 g 8006070072529
Tavoletta Vanini Bagua fondente 62% pera e cannella 100 g 8006070072741
Tavoletta Vanini Bagua fondente 62% mango e passion
fruit
100 g 8006070074615
Tavoletta Vanini Bagua fondente 62% biscotto al gusto di
amaretto
100 g 8006070074608
Tavoletta Vanini Bagua fondente 62% fichi e mandorle 100 g 8006070074622
ONLUS
Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno devoluti alla
Fondazione Banco Alimentare ONLUS, con sede in Via Legnone, 4 – 20158 Milano (MI) – Codice
Fiscale 97075370151; nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella
disponibilità del Soggetto Promotore.
MECCANICA
Tutti i consumatori finali che, dal 23 settembre 2022 al 22 dicembre 2022 effettueranno nei punti
vendita fisici o sui siti e-commerce delle organizzazioni di vendita aderenti oppure sul sito e-commerce
eshop.icamcioccolato.com con unico atto di acquisto l’acquisto di n. 2 (due) confezioni a scelta dei
“PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” (soglia non ripetibile in uno stesso atto di acquisto/
multipli esclusi), e conserveranno il documento di acquisto (ed eventualmente i codici EAN dei
“PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati), dal 1° ottobre 2022 al 22 dicembre 2022
potranno partecipare al presente concorso a premi con rinvenimento immediato della vincita dei premi
giornalieri in palio.
Per partecipare alla manifestazione a premi i consumatori finali dovranno trattenere l’originale del
documento di acquisto (ed eventualmente i codici EAN dei “PRODOTTI OGGETTO
DELL’INIZIATIVA” acquistati), che dovrà essere uno scontrino, se l’acquisto avverrà in un punto
vendita fisico, oppure uno scontrino, una fattura o una ricevuta di acquisto, se l’acquisto avverrà su un
sito e-commerce delle organizzazioni di vendita aderenti oppure sul sito e-commerce
eshop.icamcioccolato.com.
In caso di acquisto dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” attraverso un sito e-commerce, sarà
consentito partecipare alla presente manifestazione a premi esclusivamente con lo scontrino, la fattura
di acquisto o il documento di consegna; non saranno accettati documenti diversi da quelli sopra indicati
(ad esempio riepiloghi d’ordine e conferme d’ordine). Nel caso in cui, in fase di verifica di una
partecipazione vincente, si riscontrasse che questa è avvenuta con un documento diverso dallo
scontrino, dalla fattura di acquisto o dal documento di consegna, la vincita verrà annullata e il
consumatore finale non potrà rivendicare alcun diritto sulla vincita inizialmente attribuita.
Il documento di acquisto dovrà essere “PARLANTE”, ovvero dovrà riportare interamente, chiaramente
ed inequivocabilmente l’indicazione della marca (“Vanini”) e della descrizione della referenza (ad
esempio Bagua Fondente 91%) dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati (oppure
riportare i codici EAN dei relativi prodotti).
Nel caso in cui il documento di acquisto sia “SEMI-PARLANTE”, ovvero qualora riporti solo
parzialmente ma non inequivocabilmente l’indicazione della marca e della descrizione della referenza
dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati (ad esempio, solo “cioccolato Vanini”),
oppure “NON PARLANTE”, ovvero non riporti in alcun modo né l’indicazione della marca, né la
descrizione della referenza, né i codici EAN dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati
(ad esempio, “tavoletta cioccolato” oppure “dolciumi”), ai fini della convalida dell’eventuale vincita del
premio, il consumatore finale dovrà trattenere, oltre all’originale del documento di acquisto, anche i
codici EAN dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati.
Infine, i documenti di acquisto che riportano acquisti cumulativi sotto un’unica voce non sono validi per
la partecipazione alla presente manifestazione.
Per partecipare alla presente manifestazione a premi il consumatore finale, dopo aver acquistato i
“PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” nelle modalità e tra il 23 settembre 2022 e il 22 dicembre
2022, dovrà portare a buon fine il seguente procedimento, dal 1° ottobre 2022 ed entro e non oltre il
22 dicembre 2022.
A) FASE DI REGISTRAZIONE
Attraverso WEB (il costo della connessione corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario del
partecipante, concordato con il proprio operatore) il consumatore finale dovrà:
• collegarsi al sito www.ilbuonodelcioccolatovanini.it, raggiungibile anche attraverso l’apposito
banner pubblicato sul sito www.vaninicioccolato.com;
• effettuare la registrazione, inserendo i dati anagrafici richiesti, la data di nascita (non verranno
accettate partecipazioni di persone minorenni), il domicilio, un recapito telefonico e la propria e-mail;
se già registrati, basterà effettuare il login inserendo le proprie credenziali di accesso (indirizzo e-mail e
password);
• dichiarare la presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali flaggando la relativa
checkbox presente nel banner. Il consumatore, a sua totale discrezione e sempre mediante sistema di
checkbox, avrà la possibilità di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per finalità
promozionali legate alla presente manifestazione.
• accettare il regolamento del concorso a premi.
B) FASE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO A PREMI CON RINVENIMENTO IMMEDIATO DELLA
VINCITA DEI PREMI GIORNALIERI IN PALIO (INSTANT WIN)
Successivamente al buon fine della registrazione, il consumatore finale verrà automaticamente
reindirizzato alla pagina di partecipazione (oppure, se disconnesso, dovrà accedere alla propria area
riservata con login e password se già iscritto in precedenza) e, per ogni acquisto, dovrà:
• selezionare se l’acquisto dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” è stato effettuato presso un
punto vendita fisico o attraverso un sito e-commerce (indipendentemente se un sito e-commerce delle
organizzazioni di vendita aderenti o il sito e-commerce eshop.icamcioccolato.com);
• in funzione della scelta precedente, selezionare se il documento di acquisto in proprio possesso è
uno scontrino, una fattura oppure un documento di consegna;
• in funzione della tipologia di documento di acquisto selezionata, inserire i dati richiesti dal form di
partecipazione:
o se l’acquisto è stato fatto con uno scontrino, inserire nei relativi campi i valori di “data”, “ora e
minuti”, “importo complessivo” e “numero progressivo” (di quest’ultimo solo le cifre significative);
o se l’acquisto è stato fatto con una fattura o un documento di consegna, inserire nei relativi campi i
valori di “data”, “importo complessivo” e “numero progressivo” (di quest’ultimo solo le cifre
significative).
A seguito dell’inserimento dei dati, l’apposito software avvierà la procedura casuale di assegnazione dei
premi in palio. Nell’arco dell’intero periodo di partecipazione alla manifestazione a premi (dal 1°
ottobre 2022 al 22 dicembre 2022, per una durata pari a n. 83 giorni), tra tutti coloro i quali avranno
partecipato, l’apposito software assegnerà in maniera randomica e casuale i premi in palio, nella misura
di n. 1 (uno) premio al giorno, per un totale di n. 83 premi (vedasi nel dettaglio il paragrafo “PREMI IN
PALIO E MONTEPREMI”).
Qualora i premi giornalieri non venissero assegnati nell’arco temporale previsto, il software li attribuirà,
con le medesime modalità casuali, nel giorno o nei giorni successivi.
Attraverso una pagina del sito dedicato alla manifestazione a premi verrà subito comunicato
gratuitamente al partecipante l’esito positivo o negativo della partecipazione e – in caso di esito positivo
– il vincitore riceverà all’indirizzo indicato nel form di partecipazione una e-mail di avviso di vincita
contenente le indicazioni per convalidare la vincita stessa, con le modalità specificate al paragrafo
“CONVALIDE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI”.
In caso di partecipazione vincente, il documento di acquisto (ed eventualmente i codici EAN dei
“PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati) utilizzato dovrà essere trattenuto al fine della
convalida della vincita; nel caso in cui il vincitore non presenti l’originale del documento di acquisto
che ha dato luogo alla vincita (ed eventualmente i codici EAN dei “PRODOTTI OGGETTO
DELL’INIZIATIVA” acquistati)), la vincita stessa non potrà essere convalidata.
SOFTWARE DI PARTECIPAZIONE
Le caratteristiche tecniche di inviolabilità del sito www.ilbuonodelcioccolatovanini.it, sul quale vengono
registrati i dati personali degli utenti e i dati delle partecipazioni e le caratteristiche tecniche di casualità
del software di attribuzione delle vincite dei premi giornalieri in palio sono certificate da apposita perizia
informatica redatta dal programmatore del software stesso; tale documento è allegato alla
documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.
Il database di gestione delle partecipazioni ed il software di attribuzione dei premi sono allocati su server
ubicato su territorio italiano.
NOTE DI PARTECIPAZIONE
Non sono consentite registrazioni multiple da parte dello stesso consumatore finale con l’utilizzo di
diversi indirizzi e-mail. La violazione comporterà l’annullamento dell’eventuale vincita. Il Soggetto
Promotore si riserva di annullare la vincita di tutti gli utenti che non parteciperanno in buona fede
(doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi di gioco
automatizzati etc.).
I dati del documento di acquisto verranno automaticamente registrati e resi inutilizzabili dal sistema
software per ulteriori partecipazioni, anche da utenti diversi; pertanto sarà possibile partecipare al
massimo una volta per ogni singolo documento di acquisto e saranno validi solo gli acquisti effettuati
nel periodo di validità della presente manifestazione a premi.
Nell’inserimento dei dati del documento di acquisto, in particolar modo del numero del documento,
non sono ammessi caratteri speciali (a titolo di esempio “/”, “_”, “-“, “&”, ecc), salvo qualora gli stessi
facciano effettivamente parte del numero del documento stesso; né è consentito l’inserimento di una
o più cifre zero (“0”) a sinistra della prima cifra diversa da zero (“0”) del numero del documento,
anche qualora le stesse siano presenti sul documento stesso (ad esempio, se il numero del documento
fosse 007858-0158, dovrà essere indicato solo 7858-0158).
Nel caso in cui, in fase di verifica di una partecipazione vincente, si riscontrasse che questa è avvenuta
attraverso l’inserimento di caratteri e cifre non ammessi, la vincita verrà annullata e il vincitore non potrà
rivendicare alcun diritto sulla vincita inizialmente attribuita.
Si precisa che:
- ciascun consumatore finale (inteso come persona fisica) e utente registrato sul sito
www.ilbuonodelcioccolatovanini.it potrà effettuare un numero illimitato di partecipazioni, ma potrà
vincere al massimo n. 1 (uno) dei premi giornalieri messi in palio;
- sarà possibile partecipare al massimo una volta per ogni singolo documento di acquisto,
indipendentemente dal numero di “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati con quel
documento, oltre il limite minimo richiesto di n. 2 (due) confezioni;
- pertanto, per partecipare più volte alla manifestazione a premi sarà necessario utilizzare ogni volta
un documento di acquisto diverso, riportante l’acquisto di almeno n. 2 (due) confezioni dei
“PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”.
Si ricorda che in caso di partecipazione vincente, l’originale del documento di acquisto (ed
eventualmente i codici EAN dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati) dovrà essere
conservato ai fini della convalida della vincita; nel caso in cui il vincitore non presenti l’originale del
documento di acquisto che ha dato luogo alla vincita (ed eventualmente i codici EAN dei “PRODOTTI
OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati), oppure se i dati riportati sul documento di acquisto non
corrispondono a quelli utilizzati per la partecipazione, la vincita stessa non potrà essere convalidata.
PREMI IN PALIO E MONTEPREMI
Ciascuno dei n. 83 premi in palio consiste in n. 1 (uno) buono spesa digitale del valore di Euro 100,00
IVA non applicabile.
Qualora il documento di acquisto associato alla partecipazione vincente sia stato emesso da un punto
vendita appartenente ad una organizzazione di vendita che emette delle Gift Card “insegna”, il premio
consiste in n. 1 (una) Gift Card digitale “insegna” da € 100,00 e potrà essere utilizzata esclusivamente
in uno dei punti vendita di quella specifica insegna presenti su territorio nazionale, della Repubblica di
San Marino e della Città del Vaticano.
Diversamente, qualora il documento di acquisto associato alla partecipazione vincente sia stato emesso
da un punto vendita indipendente o appartenente ad una organizzazione di vendita che non emette Gift
Card “insegna”, il premio consiste in n. 1 (uno) Buono Spesa Selection Easy di Ticket Compliments
digitale da € 100,00 e potrà essere utilizzato in circa n. 7.000 Punti Vendita in Italia convenzionati, tra
cui supermercati della grande distribuzione come Carrefour, Coop, Ipercoop, Conad, Iper, Simply ma
anche catene locali come Rossetto, Pewex, Basko, Dok, Emme Più (per conoscere i Punti Vendita
convenzionati è possibile consultare il sito www.cercalocali.edenred.it) e nelle stazioni di servizio Q8.
In ogni caso, il buono spesa potrà essere utilizzato dal vincitore secondo i termini e le condizioni indicati
sul buono stesso.
Nel caso l’importo da pagare sia superiore al valore del buono spesa, l’importo residuo dovrà essere
integrato dall’utilizzatore. Se invece l’importo della transazione è inferiore al valore del buono spesa la
rimanenza può essere utilizzata per un acquisto successivo entro la data di scadenza del buono stesso.
I premi verranno consegnati gratuitamente ad ogni vincitore all’indirizzo di posta elettronica indicato in
fase di registrazione, entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione a premi.
Il valore complessivo del montepremi è pari ad Euro 8.300,00 IVA non applicabile. Ai sensi dell’art. 7
comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430, il Soggetto Promotore ha coperto il valore dell’intero
montepremi (IVA esclusa) con una fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
I premi in palio non sono cedibili, non sono rimborsabili, non sono sostituibili, non sono convertibili in
danaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà al vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro,
la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore.
Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza rispetto a
quello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più commercializzati dal fornitore, il Soggetto
Promotore si impegna a consegnare al partecipante premi di pari o maggior valore aventi caratteristiche,
funzionalità e prestazioni uguali o superiori. Le eventuali immagini riprodotte sui mezzi di
comunicazione della manifestazione a premi, così come le ambientazioni delle stesse, hanno il solo
scopo di presentare i premi in palio.
CONVALIDE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI
Per convalidare la vincita del premio i vincitori dovranno, entro 7 giorni dalla ricezione della e-mail di
avviso di vincita, inviare la seguente documentazione richiesta, secondo le indicazioni contenute
nell’avviso di vincita stesso:
• liberatoria di accettazione del premio, ricevuta in allegato all’avviso di vincita, completa di tutti i dati
richiesti;
• fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
• originale del documento di acquisto (avendo cura di trattenerne una fotocopia) che ha dato luogo
alla partecipazione vincente, i cui dati sono riportati nell’avviso di vincita, secondo le seguenti modalità:
o in caso di documento di acquisto “PARLANTE” (ovvero qualora il documento riporti chiaramente ed
inequivocabilmente l’indicazione della marca e della referenza o il codice EAN) è sufficiente inviare il
solo originale del documento;
o in caso di documento di acquisto “SEMI-PARLANTE” (ovvero qualora il documento NON riporti
chiaramente ed inequivocabilmente l’indicazione della marca e della referenza o il codice EAN dei
“PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati) o “NON PARLANTE (ovvero qualora il
documento NON riporti in alcun modo né l’indicazione della marca, né la descrizione della referenza,
né i codici EAN dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati) è necessario inviare il
documento originale unitamente ai codici EAN ritagliati dalle confezioni dei “PRODOTTI OGGETTO
DELL’INIZIATIVA” acquistati;
al seguente indirizzo (farà fede il timbro postale di invio):
Concorso a Premi “IL BUONO DEL CIOCCOLATO”
c/o IN ACTION Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR)
Non sono previste fasi di avviso di vincita seguenti alla comunicazione sopra indicata e con strumenti
e modalità diversi da questa; pertanto, qualora il vincitore non dia riscontro a tale comunicazione nei
tempi sopra indicati, la vincita verrà fatta decadere.
Si ricorda che ai fini della convalida della vincita, saranno accettati esclusivamente documenti di
acquisto che riportino chiaramente ed inequivocabilmente:
• l’emissione da parte di un punto vendita fisico oppure di un sito e-commerce delle organizzazioni di
vendita aderenti oppure sul sito e-commerce eshop.icamcioccolato.com;
• l’acquisto di almeno n. 2 (due) confezioni dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”;
• l’indicazione della marca e della descrizione dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”
acquistati, oppure siano accompagnati dai codici EAN ritagliati dalle confezioni dei “PRODOTTI
OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati;
• una data compresa tra il 23 settembre 2022 e il 22 dicembre 2022 e antecedente alla data e all’orario
di caricamento;
e i cui dati siano stati caricati sul mini sito dedicato entro il 22 dicembre 2022.
La documentazione pervenuta verrà giudicata idonea a convalidare la vincita qualora congruente con
le modalità di accesso alla meccanica previste nel presente regolamento, in termini di:
§ piena corrispondenza dei dati presenti nel documento di identità con quelli comunicati in fase di
partecipazione;
§ piena corrispondenza dei dati presenti sul documento di acquisto con quelli inseriti nella
partecipazione che ha dato luogo alla vincita;
§ utilizzo della corretta modalità di inoltro dei documenti di convalida della vincita a seconda del tipo
di documento di acquisto (“PARLANTE” o “SEMI-PARLANTE” / “NON PARLANTE” + codici EAN);
§ correttezza della spedizione della documentazione sopra indicata, nei termini temporali indicati
nell’avviso di vincita (farà fede il timbro postale).
Non verrà accettata documentazione di vincita riportante dati simili a quelli utilizzati per la
partecipazione: i dati del documento di acquisto, nonché quelli dei documenti di identità, per dare luogo
alla vincita dovranno essere del tutto corrispondenti ai dati indicati in fase di partecipazione.
Si precisa che non saranno ritenuti validi (e le eventuali vincite connesse verranno fatte decadere) i
documenti di acquisto:
• riportanti una data antecedente al 23 settembre 2022 e successiva al 22 dicembre 2022 (vedi
paragrafo “PERIODO DI SVOLGIMENTO”);
• contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata una
qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi, con dati diversi da quelli digitati al momento
della partecipazione;
• inviati in fotocopia;
• strappati o mancanti di parti che contengono i dati di partecipazione;
• diversi dagli scontrini, dalle fatture e dai documenti di consegna (ad esempio riepiloghi d’ordine,
conferme d’ordine, etc);
• dai quali risulti che non è stato acquistato alcuno dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”, se
non accompagnato dai codici EAN ritagliati dalle confezioni dei “PRODOTTI OGGETTO
DELL’INIZIATIVA” acquistati;
• emessi da un qualsiasi sito e-commerce diverso dai siti e-commerce delle organizzazioni di vendita
aderenti e dal sito e-commerce di ICAM.
Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione di annullamento della vincita in caso di decadimento
della vincita stessa.
Qualora il documento di acquisto originale sia stato utilizzato per la partecipazione ad altra
manifestazione a premi e pertanto il partecipante non possa fornirlo, salvo che il partecipante possa dare
prova della circostanza, eccezionalmente il Soggetto Promotore potrà valutare se è possibile dare luogo
alla convalida della vincita anche in assenza dell’originale stesso; tale ipotesi potrà essere presa in
considerazione esclusivamente qualora possa essere presentata almeno una copia/foto/fotocopia del
documento di acquisto. In totale assenza di originale o copia/foto/fotocopia del documento di acquisto,
la vincita non potrà in nessun caso essere convalidata.
Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto
delle condizioni di partecipazione; di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori, effettuando, prima
di convalidare la vincita, eventualmente e qualora lo ritenga necessario, i dovuti controlli sulla veridicità
del documento di acquisto.
Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e sottoposte a
tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione non
corretta, le vincite relative verranno annullate.
Il Soggetto Promotore, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità di
tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie.
Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di escludere dalla manifestazione a premi i partecipanti che,
nel periodo di svolgimento della presente iniziativa:
- abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente regolamento;
- abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in generale, a qualsiasi altra
norma o previsione applicabile;
- abbiano fornito informazioni false/non veritiere.
RIVALSA DELLA RITENUTA ALLA FONTE
Il Soggetto Promotore s’impegna a versare la ritenuta di cui all’articolo 30 del DPR 600/1973 a favore
dei vincitori in misura pari al 25% del valore normale dei premi al netto dell’IVA (cfr. Risoluzione
dell'Agenzia delle Entrate n.54/E del 26 marzo 2004).
Il Soggetto Promotore dichiara altresì di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta di cui all’art. 30
DPR 600/1973.
GRATUTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita, salvo il costo della connessione ad internet definito dal piano tariffario del
gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per Il Soggetto Promotore.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta il trattamento dei dati personali
dell’utente. Il Soggetto Promotore dichiara che tale trattamento di dati verrà effettuato in conformità con
il Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” –
“General Data Protection Regulation” (di seguito “GDPR”).
Si segnala, in particolar modo, che il Soggetto Promotore veicolerà adeguata informativa redatta ai sensi
degli artt. 13 e 14 GDPR indicante le tipologie di trattamenti di dati personali effettuati nello svolgimento
della manifestazione a premi. Per quanto concerne gli attori privacy coinvolti nella presente
manifestazione, si segnala che:
• il Soggetto Promotore, così come indentificato nel presente regolamento, agisce come Titolare del
Trattamento ex artt. 4 par. 1 n. 7 GDPR;
• il Soggetto Delegato, così come indentificato nel presente regolamento, è stato adeguatamente
nominato responsabile del trattamento in conformità all’art. 28 GDPR.
Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda all’informativa GDPR sopra menzionata.
MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
La manifestazione verrà comunicata ai consumatori finali attraverso le confezioni dei “PRODOTTI
OGGETTO DELL’INIZIATIVA”, i materiali di comunicazione esposti nei punti vendita aderenti,
volantini, internet, social network, eventuale spot TV e sul sito www.ilbuonodelcioccolatovanini.it; il
messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente regolamento.
Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso IN ACTION S.r.l. con sede in Via
Cubetta, 41 – 37030 Colognola ai Colli (VR) - Partita Iva 03174880231, in quanto Soggetto Delegato
del Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione.
Una copia del regolamento è disponibile anche presso la sede legale del Soggetto Promotore e
nell’apposita sezione del sito www.ilbuonodelcioccolatovanini.it.
Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al
regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai
Consumatori con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento.
NOTE FINALI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il consumatore finale
l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento,
senza limitazione alcuna.
Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità:
- per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti
tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
connessione, il collegamento internet, disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del
controllo del promotore stesso, che possano impedire al Consumatore finale di accedere al sito web e
partecipare alla presente manifestazione a premi;
- per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei partecipanti: in particolare,
non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli
descritti nel presente regolamento o invii con dati/documenti non completi;
- per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause a lei non imputabili;
- per la documentazione non pervenuta a causa di disguidi di natura postale a lei non imputabili;
- per l’eventuale mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili dei dati
inseriti all’interno della documentazione inviata per la convalida dei premi;
- per la mancata fruizione dei premi dovuta a qualsivoglia motivo la cui responsabilità sia in capo al
vincitore;
- per l’uso improprio dei premi da parte dei vincitori o di persone non adeguate per età o per condizioni
fisiche e/o mentali;
- in caso di avvenimento di eventi negativi e/o comunque dannosi per il vincitore nel corso della
fruizione dei premi.
Il Soggetto Promotore (o terze parti incaricate dalla stessa) si riserva il diritto di squalificare un
concorrente e/o bloccarne l’account qualora siano stati messi in atto comportamenti tali da eludere il
sistema di gioco ideato (compreso, ma non limitato a hackeraggio, creazione di account temporanei,
fittizi, partecipazioni plurime dallo stesso indirizzo IP, ecc.). Tali partecipazioni saranno oggetto di
verifiche e di relative opportune conseguenze.
golamento.