VANINI - Il buono del cioccolato - scade 22 dicembre - Soldissimi.it - Premi, cashback, omaggi

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    [Alimentari: Snack] VANINI - Il buono del cioccolato - scade 22 dicembre

    https://www.ilbuonodelcioccolatovani...recampagna.asp

    regolamento https://www.ilbuonodelcioccolatovani...egolamento.pdf


    VINCI OGNI giorno
    UN BUONO SPESA Da 100€
    A partire dal 23 settembre 2022, acquista 2 tavolette
    a scelta della linea Vanini Bagua in un unico atto d’acquisto,
    conserva lo scontrino e dal 1° ottobre 2022
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    Concorso a premi valido dal 01/10/2022 al 22/12/2022.
    Valore montepremi € 8.300,00.


    [RE
    Regolamento:
    REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI
    SOGGETTO PROMOTORE
    ICAM S.p.a., con sede legale in Via Pescatori, 53 – 23100 Lecco (LC) - Codice Fiscale e Partita Iva
    00205080138.
    SOGGETTO DELEGATO
    IN ACTION S.r.l. con sede legale in Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR) – Partita Iva
    03174880231.
    TIPOLOGIA
    Concorso a premi destinato ai consumatori finali, con rinvenimento immediato della vincita dei premi
    giornalieri in palio.
    DENOMINAZIONE
    “IL BUONO DEL CIOCCOLATO”
    SCOPO
    La presente manifestazione a premi viene promossa per favorire la conoscenza ed incentivare la vendita
    degli articoli indicati nel paragrafo “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”.
    PERIODO DI SVOLGIMENTO
    La manifestazione a premi si svolgerà nei seguenti termini temporali:
    - pre-campagna di comunicazione: a partire dal 23 settembre 2022;
    - periodo nel quale gli acquisti dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” danno diritto alla
    partecipazione: dal 23 settembre 2022 al 22 dicembre 2022;
    - periodo di partecipazione attraverso il sito www.ilbuonodelcioccolatovanini.it, raggiungibile anche
    attraverso l’apposito banner pubblicato sul sito www.vaninicioccolato.com: dal 1° ottobre 2022 al 22
    dicembre 2022, per una durata pari a n. 83 giorni.
    Conservare i documenti di acquisto (ed eventualmente i codici EAN dei prodotti acquistati) relativi alle
    partecipazioni vincenti per convalidare l’eventuale vincita.
    TERRITORIO
    Territorio nazionale e della Repubblica di San Marino.
    PUNTI VENDITA ADERENTI
    Partecipano alla manifestazione a premi gli acquisti dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”
    effettuati:
    • nei punti vendita fisici e sui siti e-commerce delle organizzazioni di vendita presenti sul territorio
    italiano e nella Repubblica di San Marino, che commercializzano, in tutto o in parte, gli articoli indicati
    al paragrafo “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” e che pubblicizzano la presente manifestazione
    sui loro mezzi di comunicazione;
    • sul sito e-commerce di ICAM eshop.icamcioccolato.com.
    Ai fini della partecipazione, sono validi gli acquisti effettuati con scontrino nei punti vendita fisici
    aderenti e con scontrino, fattura o documento di consegna quelli effettuati sui siti e-commerce delle
    organizzazioni di vendita aderenti e sul sito e-commerce di ICAM.
    Sono esclusi dalla presente manifestazione a premi gli acquisti effettuati su un qualsiasi sito ecommerce
    diverso dai siti e-commerce delle organizzazioni di vendita aderenti e dal sito e-commerce
    di ICAM (ad esempio Amazon, ebay,…).
    DESTINATARI
    La presente manifestazione a premi è destinata ai consumatori finali privati (persone fisiche) maggiorenni
    alla data di partecipazione, residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino che, dal 23
    settembre 2022 al 22 dicembre 2022, effettueranno l’acquisto articoli indicati al paragrafo “PRODOTTI
    OGGETTO DELL’INIZIATIVA” nei punti vendita fisici o sui siti e-commerce delle organizzazioni di
    vendita aderenti oppure sul sito e-commerce eshop.icamcioccolato.com, secondo quanto indicato al
    paragrafo “MECCANICA”.
    Sono esclusi, e pertanto non possono partecipare all’iniziativa i minorenni, le persone giuridiche che
    acquistano i “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” con Partita IVA nell’esercizio della propria
    attività professionale, gli amministratori, soci, dipendenti e collaboratori del Soggetto Promotore nonché
    i dipendenti/collaboratori del Soggetto Delegato e di tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella
    gestione della presente manifestazione a premi, i rivenditori, i grossisti e i dettaglianti.
    PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA
    Danno diritto alla partecipazione alla presente manifestazione a premi, nei termini indicati nel presente
    regolamento, gli acquisti delle tavolette di cioccolato della linea Bagua Cacao Perù di Vanini indicate
    nella seguente tabella.
    denominazione (marca e referenza) formato codice EAN
    Tavoletta Vanini Bagua fondente 100% 90 g 8006070071560
    Tavoletta Vanini Bagua fondente 91% 90 g 8006070071195
    Tavoletta Vanini Bagua fondente 95% 90 g 8006070071461
    Tavoletta Vanini Bagua fondente 62% zenzero 100 g 8006070071652
    Tavoletta Vanini Bagua fondente 70% 100 g 8006070071904
    Tavoletta Vanini Bagua fondente 86% 100 g 8006070072512
    Tavoletta Vanini Bagua fondente 74% grue 100 g 8006070072529
    Tavoletta Vanini Bagua fondente 62% pera e cannella 100 g 8006070072741
    Tavoletta Vanini Bagua fondente 62% mango e passion
    fruit
    100 g 8006070074615
    Tavoletta Vanini Bagua fondente 62% biscotto al gusto di
    amaretto
    100 g 8006070074608
    Tavoletta Vanini Bagua fondente 62% fichi e mandorle 100 g 8006070074622
    ONLUS
    Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati o non richiesti, gli stessi verranno devoluti alla
    Fondazione Banco Alimentare ONLUS, con sede in Via Legnone, 4 – 20158 Milano (MI) – Codice
    Fiscale 97075370151; nel caso in cui i vincitori rifiutassero i premi, gli stessi rientreranno nella
    disponibilità del Soggetto Promotore.
    MECCANICA
    Tutti i consumatori finali che, dal 23 settembre 2022 al 22 dicembre 2022 effettueranno nei punti
    vendita fisici o sui siti e-commerce delle organizzazioni di vendita aderenti oppure sul sito e-commerce
    eshop.icamcioccolato.com con unico atto di acquisto l’acquisto di n. 2 (due) confezioni a scelta dei
    “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” (soglia non ripetibile in uno stesso atto di acquisto/
    multipli esclusi), e conserveranno il documento di acquisto (ed eventualmente i codici EAN dei
    “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati), dal 1° ottobre 2022 al 22 dicembre 2022
    potranno partecipare al presente concorso a premi con rinvenimento immediato della vincita dei premi
    giornalieri in palio.
    Per partecipare alla manifestazione a premi i consumatori finali dovranno trattenere l’originale del
    documento di acquisto (ed eventualmente i codici EAN dei “PRODOTTI OGGETTO
    DELL’INIZIATIVA” acquistati), che dovrà essere uno scontrino, se l’acquisto avverrà in un punto
    vendita fisico, oppure uno scontrino, una fattura o una ricevuta di acquisto, se l’acquisto avverrà su un
    sito e-commerce delle organizzazioni di vendita aderenti oppure sul sito e-commerce
    eshop.icamcioccolato.com.
    In caso di acquisto dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” attraverso un sito e-commerce, sarà
    consentito partecipare alla presente manifestazione a premi esclusivamente con lo scontrino, la fattura
    di acquisto o il documento di consegna; non saranno accettati documenti diversi da quelli sopra indicati
    (ad esempio riepiloghi d’ordine e conferme d’ordine). Nel caso in cui, in fase di verifica di una
    partecipazione vincente, si riscontrasse che questa è avvenuta con un documento diverso dallo
    scontrino, dalla fattura di acquisto o dal documento di consegna, la vincita verrà annullata e il
    consumatore finale non potrà rivendicare alcun diritto sulla vincita inizialmente attribuita.
    Il documento di acquisto dovrà essere “PARLANTE”, ovvero dovrà riportare interamente, chiaramente
    ed inequivocabilmente l’indicazione della marca (“Vanini”) e della descrizione della referenza (ad
    esempio Bagua Fondente 91%) dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati (oppure
    riportare i codici EAN dei relativi prodotti).
    Nel caso in cui il documento di acquisto sia “SEMI-PARLANTE”, ovvero qualora riporti solo
    parzialmente ma non inequivocabilmente l’indicazione della marca e della descrizione della referenza
    dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati (ad esempio, solo “cioccolato Vanini”),
    oppure “NON PARLANTE”, ovvero non riporti in alcun modo né l’indicazione della marca, né la
    descrizione della referenza, né i codici EAN dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati
    (ad esempio, “tavoletta cioccolato” oppure “dolciumi”), ai fini della convalida dell’eventuale vincita del
    premio, il consumatore finale dovrà trattenere, oltre all’originale del documento di acquisto, anche i
    codici EAN dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati.
    Infine, i documenti di acquisto che riportano acquisti cumulativi sotto un’unica voce non sono validi per
    la partecipazione alla presente manifestazione.
    Per partecipare alla presente manifestazione a premi il consumatore finale, dopo aver acquistato i
    “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” nelle modalità e tra il 23 settembre 2022 e il 22 dicembre
    2022, dovrà portare a buon fine il seguente procedimento, dal 1° ottobre 2022 ed entro e non oltre il
    22 dicembre 2022.
    A) FASE DI REGISTRAZIONE
    Attraverso WEB (il costo della connessione corrisponderà a quello previsto dal piano tariffario del
    partecipante, concordato con il proprio operatore) il consumatore finale dovrà:
    • collegarsi al sito www.ilbuonodelcioccolatovanini.it, raggiungibile anche attraverso l’apposito
    banner pubblicato sul sito www.vaninicioccolato.com;
    • effettuare la registrazione, inserendo i dati anagrafici richiesti, la data di nascita (non verranno
    accettate partecipazioni di persone minorenni), il domicilio, un recapito telefonico e la propria e-mail;
    se già registrati, basterà effettuare il login inserendo le proprie credenziali di accesso (indirizzo e-mail e
    password);
    • dichiarare la presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali flaggando la relativa
    checkbox presente nel banner. Il consumatore, a sua totale discrezione e sempre mediante sistema di
    checkbox, avrà la possibilità di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per finalità
    promozionali legate alla presente manifestazione.
    • accettare il regolamento del concorso a premi.
    B) FASE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO A PREMI CON RINVENIMENTO IMMEDIATO DELLA
    VINCITA DEI PREMI GIORNALIERI IN PALIO (INSTANT WIN)
    Successivamente al buon fine della registrazione, il consumatore finale verrà automaticamente
    reindirizzato alla pagina di partecipazione (oppure, se disconnesso, dovrà accedere alla propria area
    riservata con login e password se già iscritto in precedenza) e, per ogni acquisto, dovrà:
    • selezionare se l’acquisto dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” è stato effettuato presso un
    punto vendita fisico o attraverso un sito e-commerce (indipendentemente se un sito e-commerce delle
    organizzazioni di vendita aderenti o il sito e-commerce eshop.icamcioccolato.com);
    • in funzione della scelta precedente, selezionare se il documento di acquisto in proprio possesso è
    uno scontrino, una fattura oppure un documento di consegna;
    • in funzione della tipologia di documento di acquisto selezionata, inserire i dati richiesti dal form di
    partecipazione:
    o se l’acquisto è stato fatto con uno scontrino, inserire nei relativi campi i valori di “data”, “ora e
    minuti”, “importo complessivo” e “numero progressivo” (di quest’ultimo solo le cifre significative);
    o se l’acquisto è stato fatto con una fattura o un documento di consegna, inserire nei relativi campi i
    valori di “data”, “importo complessivo” e “numero progressivo” (di quest’ultimo solo le cifre
    significative).
    A seguito dell’inserimento dei dati, l’apposito software avvierà la procedura casuale di assegnazione dei
    premi in palio. Nell’arco dell’intero periodo di partecipazione alla manifestazione a premi (dal 1°
    ottobre 2022 al 22 dicembre 2022, per una durata pari a n. 83 giorni), tra tutti coloro i quali avranno
    partecipato, l’apposito software assegnerà in maniera randomica e casuale i premi in palio, nella misura
    di n. 1 (uno) premio al giorno, per un totale di n. 83 premi (vedasi nel dettaglio il paragrafo “PREMI IN
    PALIO E MONTEPREMI”).
    Qualora i premi giornalieri non venissero assegnati nell’arco temporale previsto, il software li attribuirà,
    con le medesime modalità casuali, nel giorno o nei giorni successivi.
    Attraverso una pagina del sito dedicato alla manifestazione a premi verrà subito comunicato
    gratuitamente al partecipante l’esito positivo o negativo della partecipazione e – in caso di esito positivo
    – il vincitore riceverà all’indirizzo indicato nel form di partecipazione una e-mail di avviso di vincita
    contenente le indicazioni per convalidare la vincita stessa, con le modalità specificate al paragrafo
    “CONVALIDE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI”.
    In caso di partecipazione vincente, il documento di acquisto (ed eventualmente i codici EAN dei
    “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati) utilizzato dovrà essere trattenuto al fine della
    convalida della vincita; nel caso in cui il vincitore non presenti l’originale del documento di acquisto
    che ha dato luogo alla vincita (ed eventualmente i codici EAN dei “PRODOTTI OGGETTO
    DELL’INIZIATIVA” acquistati)), la vincita stessa non potrà essere convalidata.
    SOFTWARE DI PARTECIPAZIONE
    Le caratteristiche tecniche di inviolabilità del sito www.ilbuonodelcioccolatovanini.it, sul quale vengono
    registrati i dati personali degli utenti e i dati delle partecipazioni e le caratteristiche tecniche di casualità
    del software di attribuzione delle vincite dei premi giornalieri in palio sono certificate da apposita perizia
    informatica redatta dal programmatore del software stesso; tale documento è allegato alla
    documentazione di avvio della manifestazione inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.
    Il database di gestione delle partecipazioni ed il software di attribuzione dei premi sono allocati su server
    ubicato su territorio italiano.
    NOTE DI PARTECIPAZIONE
    Non sono consentite registrazioni multiple da parte dello stesso consumatore finale con l’utilizzo di
    diversi indirizzi e-mail. La violazione comporterà l’annullamento dell’eventuale vincita. Il Soggetto
    Promotore si riserva di annullare la vincita di tutti gli utenti che non parteciperanno in buona fede
    (doppie identità, registrazioni multiple con diversi indirizzi e-mail, utilizzo di software o sistemi di gioco
    automatizzati etc.).
    I dati del documento di acquisto verranno automaticamente registrati e resi inutilizzabili dal sistema
    software per ulteriori partecipazioni, anche da utenti diversi; pertanto sarà possibile partecipare al
    massimo una volta per ogni singolo documento di acquisto e saranno validi solo gli acquisti effettuati
    nel periodo di validità della presente manifestazione a premi.
    Nell’inserimento dei dati del documento di acquisto, in particolar modo del numero del documento,
    non sono ammessi caratteri speciali (a titolo di esempio “/”, “_”, “-“, “&”, ecc), salvo qualora gli stessi
    facciano effettivamente parte del numero del documento stesso; né è consentito l’inserimento di una
    o più cifre zero (“0”) a sinistra della prima cifra diversa da zero (“0”) del numero del documento,
    anche qualora le stesse siano presenti sul documento stesso (ad esempio, se il numero del documento
    fosse 007858-0158, dovrà essere indicato solo 7858-0158).
    Nel caso in cui, in fase di verifica di una partecipazione vincente, si riscontrasse che questa è avvenuta
    attraverso l’inserimento di caratteri e cifre non ammessi, la vincita verrà annullata e il vincitore non potrà
    rivendicare alcun diritto sulla vincita inizialmente attribuita.
    Si precisa che:
    - ciascun consumatore finale (inteso come persona fisica) e utente registrato sul sito
    www.ilbuonodelcioccolatovanini.it potrà effettuare un numero illimitato di partecipazioni, ma potrà
    vincere al massimo n. 1 (uno) dei premi giornalieri messi in palio;
    - sarà possibile partecipare al massimo una volta per ogni singolo documento di acquisto,
    indipendentemente dal numero di “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati con quel
    documento, oltre il limite minimo richiesto di n. 2 (due) confezioni;
    - pertanto, per partecipare più volte alla manifestazione a premi sarà necessario utilizzare ogni volta
    un documento di acquisto diverso, riportante l’acquisto di almeno n. 2 (due) confezioni dei
    “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”.
    Si ricorda che in caso di partecipazione vincente, l’originale del documento di acquisto (ed
    eventualmente i codici EAN dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati) dovrà essere
    conservato ai fini della convalida della vincita; nel caso in cui il vincitore non presenti l’originale del
    documento di acquisto che ha dato luogo alla vincita (ed eventualmente i codici EAN dei “PRODOTTI
    OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati), oppure se i dati riportati sul documento di acquisto non
    corrispondono a quelli utilizzati per la partecipazione, la vincita stessa non potrà essere convalidata.
    PREMI IN PALIO E MONTEPREMI
    Ciascuno dei n. 83 premi in palio consiste in n. 1 (uno) buono spesa digitale del valore di Euro 100,00
    IVA non applicabile.
    Qualora il documento di acquisto associato alla partecipazione vincente sia stato emesso da un punto
    vendita appartenente ad una organizzazione di vendita che emette delle Gift Card “insegna”, il premio
    consiste in n. 1 (una) Gift Card digitale “insegna” da € 100,00 e potrà essere utilizzata esclusivamente
    in uno dei punti vendita di quella specifica insegna presenti su territorio nazionale, della Repubblica di
    San Marino e della Città del Vaticano.
    Diversamente, qualora il documento di acquisto associato alla partecipazione vincente sia stato emesso
    da un punto vendita indipendente o appartenente ad una organizzazione di vendita che non emette Gift
    Card “insegna”, il premio consiste in n. 1 (uno) Buono Spesa Selection Easy di Ticket Compliments
    digitale da € 100,00 e potrà essere utilizzato in circa n. 7.000 Punti Vendita in Italia convenzionati, tra
    cui supermercati della grande distribuzione come Carrefour, Coop, Ipercoop, Conad, Iper, Simply ma
    anche catene locali come Rossetto, Pewex, Basko, Dok, Emme Più (per conoscere i Punti Vendita
    convenzionati è possibile consultare il sito www.cercalocali.edenred.it) e nelle stazioni di servizio Q8.
    In ogni caso, il buono spesa potrà essere utilizzato dal vincitore secondo i termini e le condizioni indicati
    sul buono stesso.
    Nel caso l’importo da pagare sia superiore al valore del buono spesa, l’importo residuo dovrà essere
    integrato dall’utilizzatore. Se invece l’importo della transazione è inferiore al valore del buono spesa la
    rimanenza può essere utilizzata per un acquisto successivo entro la data di scadenza del buono stesso.
    I premi verranno consegnati gratuitamente ad ogni vincitore all’indirizzo di posta elettronica indicato in
    fase di registrazione, entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione a premi.
    Il valore complessivo del montepremi è pari ad Euro 8.300,00 IVA non applicabile. Ai sensi dell’art. 7
    comma 2 D.P.R. 26 Ottobre 2001 n° 430, il Soggetto Promotore ha coperto il valore dell’intero
    montepremi (IVA esclusa) con una fidejussione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico.
    I premi in palio non sono cedibili, non sono rimborsabili, non sono sostituibili, non sono convertibili in
    danaro o in gettoni d’oro, né è data facoltà al vincitore di richiedere, con o senza l’aggiunta di danaro,
    la possibilità di ricevere premi diversi anche se di minor valore.
    Nel caso in cui i premi in palio abbiano subito modifiche/aggiornamenti di forma o sostanza rispetto a
    quello promesso, oppure qualora gli stessi non siano più commercializzati dal fornitore, il Soggetto
    Promotore si impegna a consegnare al partecipante premi di pari o maggior valore aventi caratteristiche,
    funzionalità e prestazioni uguali o superiori. Le eventuali immagini riprodotte sui mezzi di
    comunicazione della manifestazione a premi, così come le ambientazioni delle stesse, hanno il solo
    scopo di presentare i premi in palio.
    CONVALIDE DI VINCITA E CONSEGNA DEI PREMI
    Per convalidare la vincita del premio i vincitori dovranno, entro 7 giorni dalla ricezione della e-mail di
    avviso di vincita, inviare la seguente documentazione richiesta, secondo le indicazioni contenute
    nell’avviso di vincita stesso:
    • liberatoria di accettazione del premio, ricevuta in allegato all’avviso di vincita, completa di tutti i dati
    richiesti;
    • fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
    • originale del documento di acquisto (avendo cura di trattenerne una fotocopia) che ha dato luogo
    alla partecipazione vincente, i cui dati sono riportati nell’avviso di vincita, secondo le seguenti modalità:
    o in caso di documento di acquisto “PARLANTE” (ovvero qualora il documento riporti chiaramente ed
    inequivocabilmente l’indicazione della marca e della referenza o il codice EAN) è sufficiente inviare il
    solo originale del documento;
    o in caso di documento di acquisto “SEMI-PARLANTE” (ovvero qualora il documento NON riporti
    chiaramente ed inequivocabilmente l’indicazione della marca e della referenza o il codice EAN dei
    “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati) o “NON PARLANTE (ovvero qualora il
    documento NON riporti in alcun modo né l’indicazione della marca, né la descrizione della referenza,
    né i codici EAN dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati) è necessario inviare il
    documento originale unitamente ai codici EAN ritagliati dalle confezioni dei “PRODOTTI OGGETTO
    DELL’INIZIATIVA” acquistati;
    al seguente indirizzo (farà fede il timbro postale di invio):
    Concorso a Premi “IL BUONO DEL CIOCCOLATO”
    c/o IN ACTION Via Cubetta, 41 - 37030 Colognola ai Colli (VR)
    Non sono previste fasi di avviso di vincita seguenti alla comunicazione sopra indicata e con strumenti
    e modalità diversi da questa; pertanto, qualora il vincitore non dia riscontro a tale comunicazione nei
    tempi sopra indicati, la vincita verrà fatta decadere.
    Si ricorda che ai fini della convalida della vincita, saranno accettati esclusivamente documenti di
    acquisto che riportino chiaramente ed inequivocabilmente:
    • l’emissione da parte di un punto vendita fisico oppure di un sito e-commerce delle organizzazioni di
    vendita aderenti oppure sul sito e-commerce eshop.icamcioccolato.com;
    • l’acquisto di almeno n. 2 (due) confezioni dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”;
    • l’indicazione della marca e della descrizione dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”
    acquistati, oppure siano accompagnati dai codici EAN ritagliati dalle confezioni dei “PRODOTTI
    OGGETTO DELL’INIZIATIVA” acquistati;
    • una data compresa tra il 23 settembre 2022 e il 22 dicembre 2022 e antecedente alla data e all’orario
    di caricamento;
    e i cui dati siano stati caricati sul mini sito dedicato entro il 22 dicembre 2022.
    La documentazione pervenuta verrà giudicata idonea a convalidare la vincita qualora congruente con
    le modalità di accesso alla meccanica previste nel presente regolamento, in termini di:
    § piena corrispondenza dei dati presenti nel documento di identità con quelli comunicati in fase di
    partecipazione;
    § piena corrispondenza dei dati presenti sul documento di acquisto con quelli inseriti nella
    partecipazione che ha dato luogo alla vincita;
    § utilizzo della corretta modalità di inoltro dei documenti di convalida della vincita a seconda del tipo
    di documento di acquisto (“PARLANTE” o “SEMI-PARLANTE” / “NON PARLANTE” + codici EAN);
    § correttezza della spedizione della documentazione sopra indicata, nei termini temporali indicati
    nell’avviso di vincita (farà fede il timbro postale).
    Non verrà accettata documentazione di vincita riportante dati simili a quelli utilizzati per la
    partecipazione: i dati del documento di acquisto, nonché quelli dei documenti di identità, per dare luogo
    alla vincita dovranno essere del tutto corrispondenti ai dati indicati in fase di partecipazione.
    Si precisa che non saranno ritenuti validi (e le eventuali vincite connesse verranno fatte decadere) i
    documenti di acquisto:
    • riportanti una data antecedente al 23 settembre 2022 e successiva al 22 dicembre 2022 (vedi
    paragrafo “PERIODO DI SVOLGIMENTO”);
    • contraffatti, recanti abrasioni o cancellature, alterati, illeggibili o qualora sia stata utilizzata una
    qualunque tecnica per alterare l’originalità degli stessi, con dati diversi da quelli digitati al momento
    della partecipazione;
    • inviati in fotocopia;
    • strappati o mancanti di parti che contengono i dati di partecipazione;
    • diversi dagli scontrini, dalle fatture e dai documenti di consegna (ad esempio riepiloghi d’ordine,
    conferme d’ordine, etc);
    • dai quali risulti che non è stato acquistato alcuno dei “PRODOTTI OGGETTO DELL’INIZIATIVA”, se
    non accompagnato dai codici EAN ritagliati dalle confezioni dei “PRODOTTI OGGETTO
    DELL’INIZIATIVA” acquistati;
    • emessi da un qualsiasi sito e-commerce diverso dai siti e-commerce delle organizzazioni di vendita
    aderenti e dal sito e-commerce di ICAM.
    Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione di annullamento della vincita in caso di decadimento
    della vincita stessa.
    Qualora il documento di acquisto originale sia stato utilizzato per la partecipazione ad altra
    manifestazione a premi e pertanto il partecipante non possa fornirlo, salvo che il partecipante possa dare
    prova della circostanza, eccezionalmente il Soggetto Promotore potrà valutare se è possibile dare luogo
    alla convalida della vincita anche in assenza dell’originale stesso; tale ipotesi potrà essere presa in
    considerazione esclusivamente qualora possa essere presentata almeno una copia/foto/fotocopia del
    documento di acquisto. In totale assenza di originale o copia/foto/fotocopia del documento di acquisto,
    la vincita non potrà in nessun caso essere convalidata.
    Il Soggetto Promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto
    delle condizioni di partecipazione; di poter verificare e confrontare i dati dei vincitori, effettuando, prima
    di convalidare la vincita, eventualmente e qualora lo ritenga necessario, i dovuti controlli sulla veridicità
    del documento di acquisto.
    Le eventuali partecipazioni ritenute fraudolente e le relative vincite verranno verificate e sottoposte a
    tutti i controlli ritenuti necessari; qualora dalle verifiche venga confermata una partecipazione non
    corretta, le vincite relative verranno annullate.
    Il Soggetto Promotore, in caso di partecipazioni fraudolente, si riserva di adottare tutte le modalità di
    tutela dei propri interessi presso le opportune sedi, anche giudiziarie.
    Il Soggetto Promotore si riserva la facoltà di escludere dalla manifestazione a premi i partecipanti che,
    nel periodo di svolgimento della presente iniziativa:
    - abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente regolamento;
    - abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in generale, a qualsiasi altra
    norma o previsione applicabile;
    - abbiano fornito informazioni false/non veritiere.
    RIVALSA DELLA RITENUTA ALLA FONTE
    Il Soggetto Promotore s’impegna a versare la ritenuta di cui all’articolo 30 del DPR 600/1973 a favore
    dei vincitori in misura pari al 25% del valore normale dei premi al netto dell’IVA (cfr. Risoluzione
    dell'Agenzia delle Entrate n.54/E del 26 marzo 2004).
    Il Soggetto Promotore dichiara altresì di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta di cui all’art. 30
    DPR 600/1973.
    GRATUTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE
    La partecipazione è gratuita, salvo il costo della connessione ad internet definito dal piano tariffario del
    gestore telefonico utilizzato dal partecipante e non rappresenta alcun introito per Il Soggetto Promotore.
    TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
    La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta il trattamento dei dati personali
    dell’utente. Il Soggetto Promotore dichiara che tale trattamento di dati verrà effettuato in conformità con
    il Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” –
    “General Data Protection Regulation” (di seguito “GDPR”).
    Si segnala, in particolar modo, che il Soggetto Promotore veicolerà adeguata informativa redatta ai sensi
    degli artt. 13 e 14 GDPR indicante le tipologie di trattamenti di dati personali effettuati nello svolgimento
    della manifestazione a premi. Per quanto concerne gli attori privacy coinvolti nella presente
    manifestazione, si segnala che:
    • il Soggetto Promotore, così come indentificato nel presente regolamento, agisce come Titolare del
    Trattamento ex artt. 4 par. 1 n. 7 GDPR;
    • il Soggetto Delegato, così come indentificato nel presente regolamento, è stato adeguatamente
    nominato responsabile del trattamento in conformità all’art. 28 GDPR.
    Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda all’informativa GDPR sopra menzionata.
    MEZZI DI COMUNICAZIONE DELL’INIZIATIVA
    La manifestazione verrà comunicata ai consumatori finali attraverso le confezioni dei “PRODOTTI
    OGGETTO DELL’INIZIATIVA”, i materiali di comunicazione esposti nei punti vendita aderenti,
    volantini, internet, social network, eventuale spot TV e sul sito www.ilbuonodelcioccolatovanini.it; il
    messaggio pubblicitario sarà coerente con il presente regolamento.
    Il presente regolamento nella versione ufficiale è conservato presso IN ACTION S.r.l. con sede in Via
    Cubetta, 41 – 37030 Colognola ai Colli (VR) - Partita Iva 03174880231, in quanto Soggetto Delegato
    del Promotore alla domiciliazione della documentazione relativa alla presente manifestazione.
    Una copia del regolamento è disponibile anche presso la sede legale del Soggetto Promotore e
    nell’apposita sezione del sito www.ilbuonodelcioccolatovanini.it.
    Eventuali modifiche che (nel rispetto dei diritti acquisiti dai partecipanti) dovessero essere apportate al
    regolamento nel corso dello svolgimento della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ai
    Consumatori con le medesime modalità di comunicazione riservate al presente regolamento.
    NOTE FINALI
    La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta per il consumatore finale
    l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento,
    senza limitazione alcuna.
    Il Soggetto Promotore non si assume alcuna responsabilità:
    - per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti
    tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione e la
    connessione, il collegamento internet, disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del
    controllo del promotore stesso, che possano impedire al Consumatore finale di accedere al sito web e
    partecipare alla presente manifestazione a premi;
    - per eventuali errori di invio dei documenti di partecipazione da parte dei partecipanti: in particolare,
    non saranno tenuti in considerazione eventuali invii effettuati con tempi e modalità differenti da quelli
    descritti nel presente regolamento o invii con dati/documenti non completi;
    - per eventuali problemi tecnici di invio/ricezione delle e-mail per cause a lei non imputabili;
    - per la documentazione non pervenuta a causa di disguidi di natura postale a lei non imputabili;
    - per l’eventuale mancato recapito dei premi dovuto ad indicazioni non corrette/non leggibili dei dati
    inseriti all’interno della documentazione inviata per la convalida dei premi;
    - per la mancata fruizione dei premi dovuta a qualsivoglia motivo la cui responsabilità sia in capo al
    vincitore;
    - per l’uso improprio dei premi da parte dei vincitori o di persone non adeguate per età o per condizioni
    fisiche e/o mentali;
    - in caso di avvenimento di eventi negativi e/o comunque dannosi per il vincitore nel corso della
    fruizione dei premi.
    Il Soggetto Promotore (o terze parti incaricate dalla stessa) si riserva il diritto di squalificare un
    concorrente e/o bloccarne l’account qualora siano stati messi in atto comportamenti tali da eludere il
    sistema di gioco ideato (compreso, ma non limitato a hackeraggio, creazione di account temporanei,
    fittizi, partecipazioni plurime dallo stesso indirizzo IP, ecc.). Tali partecipazioni saranno oggetto di
    verifiche e di relative opportune conseguenze.
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    golamento
    .

    Ultima modifica 05-10-2022, 02:57.
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