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    [Informazione] agcm su Ferrarelle

    http://www.agcm.it/dotcmsCustom/tc/2024/2/getDominoAttach?urlStr=192.168.14.10:8080/C12560D000291394/0/8487F19590B48532C12583980031BD63/$File/p27505.pdf


    PS11142 - FERRARELLE-CONCORSO A PREMI
    Provvedimento n. 27505
    L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
    NELLA SUA ADUNANZA del 16 gennaio 2019;
    SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;
    VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” e
    successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);
    VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche
    commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e
    clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;
    VISTE le comunicazioni, pervenute in data 5 ottobre e 6 novembre 2018, con le quali la società Ferrarelle S.p.A. ha
    presentato impegni ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9 del Regolamento;
    VISTI gli atti del procedimento;
    I. LA PARTE
    1. Ferrarelle S.p.A. (di seguito, anche “Ferrarelle”), in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,
    lettera b), del Codice del Consumo, è attiva nella produzione e imbottigliamento di acque minerali e bibite gassate.
    II. LA PRATICA COMMERCIALE
    2. Il procedimento, avviato a seguito delle istanze di intervento presentate da consumatori, concerne la mancata
    corresponsione di premi ad alcuni partecipanti al concorso a premi “Vinci effervescente”, svoltosi dal 10 maggio 2017
    al 30 aprile 2018 e indetto per incentivare l’acquisto di confezioni di acqua minerale a marchio Ferrarelle.
    3. Sulla base del regolamento del concorso era prevista: i) una fase “operazione a premi” nella quale i partecipanti
    potevano, sulla base dei punti accumulati, richiedere un omaggio presente sul catalogo premi, ii) una fase “concorso”,
    nella quale i partecipanti potevano partecipare all’estrazione istantanea e a quella finale per l’assegnazione di uno dei
    premi in palio.
    4. In particolare, la lamentela dei consumatori attiene principalmente al fatto che, malgrado quanto stabilito nel
    primo regolamento del concorso, i segnalanti non sarebbero stati posti in condizione di ricevere i premi pubblicizzati.
    Ciò sarebbe dovuto al fatto che nel regolamento iniziale del concorso non era specificato l’obbligo di conservare sia i
    documenti di acquisto sia le cartoline riportanti i codici di gioco in originale, in quanto essi sarebbero stati richiesti in
    caso di vincita.
    III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI
    1) L’iter del procedimento
    5. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 22 agosto 2018 è stato comunicato al professionista l’avvio del
    procedimento istruttorio n. PS11142. In tale sede è stato ipotizzato che la condotta di Ferrarelle S.p.A. fosse
    suscettibile di integrare una violazione degli articoli 21, 22, 23, lettera u), 24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto
    contraria alla diligenza professionale e idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione
    commerciale che non avrebbe altrimenti preso, con riguardo all’opportunità di acquistare prodotti a marchio Ferrarelle
    inclusi nella promozione.
    6. In data 20 settembre 2018 Ferrarelle S.p.A. ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella
    comunicazione di avvio del procedimento.
    7. In data 5 ottobre 2018 Ferrarelle S.p.A. ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’articolo 27, comma
    7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9 del Regolamento, successivamente integrati in data 6 novembre 2018.
    8. In data 16 novembre 2018 è stata comunicata a Ferrarelle S.p.A. la data di conclusione della fase istruttoria ai
    sensi dell’articolo 16, comma 1, del Regolamento.
    2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista
    9. Ferrarelle S.p.A., con memoria pervenuta in data 22 giugno 2018, ha dichiarato che la gestione del concorso è
    stata affidata ad un soggetto terzo, la società Clipper S.r.l.. I consumatori che hanno ricevuto un premio incluso nella
    fase “operazione a premi” sono stati [10.000-50.000]
    1 per un totale di circa [50.000-100.000] premi. I consumatori
    estratti nell’ambito della fase “concorso” sono stati complessivamente [50-200].
    10. Ferrarelle ha inoltre dichiarato che in data 5 giugno 2017 si è reso necessario modificare la prima versione del
    regolamento in conseguenza delle irregolarità riscontrate all’esito dei controlli svolti dalla società incaricata di seguire

    1 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle
    informazioni.]
    la procedura – quali, ad esempio, il caricamento di un numero di codici implausibilmente elevato (in alcuni casi anche
    oltre i [500-2.000] codici). È stato quindi introdotto l’obbligo per i partecipanti di conservare anche gli scontrini di
    acquisto della confezione. I consumatori ai quali è stata negata l’assegnazione di un premio a causa del mancato invio
    degli scontrini sono stati [2.000-4.000].
    11. Come sopra indicato, in data 5 ottobre 2018, Ferrarelle ha presentato una proposta di impegni, integrati in data
    6 novembre 2018, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’articolo 9 del Regolamento.
    12. In particolare, tali impegni – che, nella loro versione definitiva, sono allegati al presente provvedimento e ne
    costituiscono parte integrante – prevedono che Ferrarelle si vincoli a:
    IMPEGNO 1 – attribuire il premio richiesto (ovvero un premio di valore economico equivalente) a tutti i partecipanti alla
    manifestazione ai quali non è stato riconosciuto il premio per mancata produzione dei documenti di acquisto, con
    esclusione di coloro i quali abbiano caricato, sul sito internet o sulla App, oltre 120 codici.
    IMPEGNO 2 – adottare, nelle manifestazioni a premio che eventualmente dovessero essere indette dalla società in
    futuro, modalità ancora più specifiche per informare i consumatori della necessità di conservare la documentazione di
    acquisto (scontrino) al fine della partecipazione alla manifestazione e ricezione dei premi;
    IMPEGNO 3 – inviare all’Autorità, entro 120 giorni, dettagliata relazione sul corretto adempimento degli impegni. Le
    misure oggetto degli impegni verranno attuate dalla società, in caso di loro accettazione, entro il termine di 90 giorni.
    Gli impegni resteranno validi a tempo indeterminato.
    IV. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
    13. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo internet, in data 27
    novembre 2018 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’articolo 27,
    comma 6, del Codice del Consumo.
    14. Con parere pervenuto in data 21 dicembre 2018, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere nel senso
    che, nel caso di specie, il mezzo internet sia uno strumento idoneo ad influenzare significativamente la realizzazione
    della pratica commerciale in esame.
    V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI
    15. L’Autorità ritiene che gli impegni proposti da Ferrarelle siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della
    pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 22 agosto 2018.
    16. Secondo gli impegni, infatti, il premio richiesto (ovvero un premio di valore economico equivalente) verrà
    attribuito a tutti i partecipanti alla manifestazione ai quali non era stato riconosciuto a causa della mancata produzione
    dei documenti di acquisto, con la sola esclusione di coloro i quali abbiano caricato, sul sito internet o sulla App, oltre
    120 codici. Inoltre, in tutte le eventuali future manifestazioni a premio verrà chiarita la necessità di conservare anche
    gli scontrini di acquisto dei prodotti Ferrarelle.
    17. In tal modo, riceveranno il premio richiesto tutti i consumatori aventi astrattamente diritto ad esso sulla base
    dell’iniziale regolamento premi, con la sola eccezione di coloro per i quali esiste il fondato sospetto che abbiano messo
    in atto un tentativo di frode ai danni del professionista (e dei consumatori corretti). Verranno dunque rimossi tutti gli
    ostacoli opposti al riconoscimento del premio derivanti dalla carenza informativa dell’iniziale regolamento circa la
    necessità di conservare gli scontrini di acquisto dei prodotti.
    18. Le condizioni previste per l’esclusione dal riconoscimento del premio appaiono ragionevoli e giustificate. La soglia
    dei 120 codici è molto elevata rispetto ai consumi normali di Ferrarelle (corrisponde infatti a diverse volte il consumo
    medio di Ferrarelle da parte degli heavy users, secondo i dati di una ricerca di mercato svolta da una primaria società
    di ricerche di mercato indipendente) e a quelli incentivati dalla promozione stessa (la soglia corrisponde infatti ad un
    consumo superiore del [20-60%] a quello necessario ad ottenere i premi di maggior valore).
    19. L’elevata probabilità di frode costituisce una valida giustificazione per negare il riconoscimento del premio, anche
    alla luce del fatto che comportamenti fraudolenti erano già emersi poco dopo l’inizio della manifestazione, proprio a
    causa della mancata specificazione della necessità di conservare anche gli scontrini di acquisto delle confezioni di
    acqua Ferrarelle.
    20. Si evidenzia, inoltre, che l’attuazione delle predette misure è agevolmente monitorabile, in quanto il
    professionista si è impegnato a presentare un rendiconto analitico relativo alle attività di corresponsione dei premi a
    favore dei consumatori aventi diritto entro 120 giorni dalla data di chiusura del procedimento.
    21. L’impegno di carattere informativo, necessariamente a valere sulle eventuali future manifestazioni a premi,
    interviene a chiarire la carente informativa sui dettagli della manifestazione a premi contestata in sede di avvio.
    22. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti
    dall’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.
    RITENUTO pertanto, che gli impegni presentati dalla società Ferrarelle S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a
    far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;
    RITENUTO, di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Ferrarelle S.p.A.;
    RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione;
    DELIBERA
    a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Ferrarelle S.p.A., ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del
    Consumo e dell’articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti in data 6
    novembre 2018, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento;
    b) di chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo
    e dell’articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;
    c) che la società Ferrarelle S.p.A., entro centoventi giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l’Autorità
    dell’avvenuta attuazione degli impegni.
    Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio, laddove:
    a) il professionista non dia attuazione agli impegni;
    b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
    c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o
    fuorvianti.
    Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità
    applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
    l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
    Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della
    Concorrenza e del Mercato.
    IL SEGRETARIO GENERALE
    Filippo Arena
    IL PRESIDENTE f.f.
    Gabriella Muscolo
    Ultima modifica 16-02-2019, 11:40.

    #2
    Re: agcm su Ferrarelle

    AGCM
    Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

    Piazza G. Verdi, 6/a
    00198 Roma
    Tel: +39.06.85.82.11
    Fax: +39.06.85.82.12.56
    PEC: [email protected]
    Codice fiscale: 97076950589

    Numero verdenumero verde 800 166 661
    Lunedì - Venerdì ore 10.00 - 14.00

    verde 800 166 661

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      #3
      Re: agcm su Ferrarelle

      rinfrescata ?

      https://www.soldissimi.it/forum/show....php?t=1152204

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